Inserita il 06/06/2016
Il decreto n. 59/2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale, contiene al suo interno una serie di novità tra cui delle variazioni in materia di procedure esecutive e concorsuali.
La riforma incide sulle aste pubbliche andando a modificare la precedente flessibilità nel determinare le date di esecuzione dell’asta e i relativi prezzi base di partenza.
Ora i tempi si accorciano; infatti se la casa non viene venduta dopo il terzo tentativo di ribasso, la procedura esecutiva si chiude e il bene ritorna nella disponibilità del proprietario. Il Giudice può tuttavia disporre un ultimo tentativo di vendita ad un prezzo ulteriormente ribassato di un max del 50% rispetto al prezzo della precedente vendita. Nel caso in cui anche in quest’ultimo caso l’immobile non venga aggiudicato il creditore sarà costretto a concludere questa azione esecutiva nei confronti del proprietario dell’immobile liberandolo così dal rischio della vendita all’asta.
Altre modifiche previste dal decreto sono le seguenti:
1) Gli interessati a presentare l’offerta di acquisto avranno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta. Il creditore può partecipare all’asta, con la facoltà di indicare come effettivo acquirente un soggetto terzo, che non sia presente alla procedura.
2) La liberazione dell’immobile potrà avvenire direttamente a cura del custode giudiziario senza necessitare l’intervento dell’ufficiale giudiziario, con conseguente riduzione dei tempi di consegna dell’immobile all’aggiudicatario.
Un’altra recente novità legislativa è data dalla legge di conversione 49 del 2016 che ha esteso, i benefici fiscali di 200 euro fisse per le imposte di registro, le imposte catastali e quelle ipotecarie, a tutti gli acquisti all’asta conclusi nell’ anno in corso.
Questi vantaggi saranno applicati anche a chi acquista all’asta con i requisiti prima casa.
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